Regolamento

 

Capo I

Art.  1) Ogni anno, entro il mese di dicembre, i Soci ricevono dal  Segretario l’invito a versare la quota sociale entro il successivo 31  gennaio. Il versamento della quota può essere effettuato sul conto  corrente postale dell'AISA oppure con altre modalità concordate col Tesoriere.

Art.  2) La quota sociale è di € 20,00/anno e comprende  le quote dovute all’AIPEA (US$ 3,75) e all’ECGA (US$ 2).

Art.  3) I Soci con più di 65 anni, iscritti all'AISA da oltre 12 anni, sono considerati membri vitalizi e pertanto esonerati dal  pagamento della quota sociale.

Art.  4) I Soci onorari ed i soci non in regola con il pagamento delle quote  non hanno diritto di voto per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.  5) I Soci devono comunicare per iscritto al Presidente o al Segretario  le proprie dimissioni, che sono effettive dal 1 gennaio dell’anno  successivo.

Capo  II – ASSEMBLEA GENERALE

Art.  6) L’Assemblea generale dell'AISA è convocata dal  Presidente con preavviso di almeno 30 giorni. Le deliberazioni  dell’Assemblea sono valide se sono presenti almeno la metà dei soci più  uno in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei soci in seconda  convocazione.

Art.  7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AISA oppure dal Vice-Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal  socio più anziano tra i presenti. Il verbale dell’Assemblea è stilato  dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio  Direttivo.

Art.  8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per voto palese. Sono  ammesse al massimo 2 deleghe per ciascun Socio, che devono essere  controfirmate sull’ap-posito modulo accluso alla convocazione  dell’Assemblea stessa.

Art.  9) L’Ordine del Giorno dell’Assemblea è fissato dal Presidente.  Devono essere comunque sottoposti all’approvazione dell’Assemblea  Generale, almeno una volta l’anno, i seguenti punti: 1) situazione dei  Soci (nuovi/dimissionari); 2) attività scientifica dell'AISA; 3) situazione economica (bilancio consuntivo).

Capo  III – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.  10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno 15  giorni di preavviso. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se sono  presenti almeno 6 membri, incluso il Presidente o il Vice-Presidente.

Art.  11) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'AISA oppure, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il verbale  dell’Assemblea è stilato dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei  membri del Consiglio Direttivo.

Art.  12) Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza semplice con  voto palese. In caso di parità il voto di chi presiede il Consiglio vale  doppio.

Art.  13) Tutte le cariche sociali dell'AISA sono tenute a  titolo gratuito.

Capo  IV – Elezione del Consiglio  Direttivo

Art.  14) il Consiglio Direttivo deve stilare, almeno 120 giorni prima  della scadenza del suo mandato,  una  lista di candidature per le cariche sociali (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglieri, Liaison-Officer) che servirà per  predisporre le schede di voto.

Art.  15) Il Segretario, almeno 90 giorni prima della scadenza del suo  mandato, deve predi­sporre le schede elettorali ed inviarle a tutti i  soci aventi diritto di voto. La scheda di voto deve essere anonima e  riportare la li­sta delle cariche sociali da eleggere, con a fianco le  candidature indicate dal Consiglio Direttivo ed un uguale spazio bianco  per eventuali candidati espressi direttamente dai soci votanti.

Art.  16) I Soci hanno 30 giorni per esercitare il proprio voto, apponendo  una croce a fianco dei nomi dei candidati espressi dal Consiglio Direttivo  oppure indicando propri candidati scelti tra i soci dell'AISA. La scheda elettorale deve poi essere posta in una busta chiusa  anonima, la quale deve essere spedita al Segretario entro una seconda  busta recante il nome del Socio votante.

Art.  17) Il Segretario ha l’incarico di raccogliere e conservare integre  le buste contenenti le schede elettorali e di verificare il numero dei  votanti. Sono validi i voti pervenuti sino all’inizio dello spoglio. La  votazione è valida se si sono espressi la metà più uno dei Soci aventi  diritto di voto.

Art.  18) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 30 giorni prima della  scandenza del suo mandato per lo spoglio delle schede elettorali. Lo  spoglio avviene dopo che le buste anonime contenenti le schede di voto  siano state poste in un’urna. Risultano eletti, per ciascuna carica  sociale, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art.  19) Il Presidente, entro la scadenza del suo mandato, deve comunicare  a tutti i Soci l’esito del voto.

Capo  V – COMMISSIONI E INCARICHI SOCIALI

Art.  20) La costituzione di Commissioni, Gruppi di lavoro ed altri  incarichi di interesse generale per l'AISA è deliberata  dal Consiglio Direttivo. Per ciascuna di queste iniziative va individuato  uno o più Soci responsabili.

Art.  21) I Soci responsabili operano in autonomia, eventualmente anche  finanziaria, secondo le direttive avute dal Consiglio Direttivo a cui  rispondono per il proprio operato.

Capo  VI – MODIFICHE DELLO STATUTO E  DEL REGOLAMENTO

Art.  22) Le modifiche allo Statuto dell'AISA sono sottoposte a referendum a domicilio fra tutti i Soci.

Art.  23) Il Consiglio Direttivo deve redigere il testo delle modifiche  statutarie proposte e la scadenza della votazione. Il Segretario invierà,  prima di 30 giorni dalla scadenza, la scheda del referendum   a tutti i Soci aventi diritto di voto. Tale scheda deve riportare  per esteso il testo delle modifiche da apportare allo Statuto.

Art.  24) Il Segretario ha l’incarico di raccogliere e conservare integre  le buste contenenti le schede referendarie e di verificare il numero dei  votanti. Sono validi i voti pervenuti sino all’inizio dello spoglio. La  votazione è valida se si sono espressi i due terzi dei Soci aventi  diritto di voto.

Art.  25) Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni dalla scandenza  del referendum per lo spoglio, che avviene dopo che le buste anonime  contenenti le schede di voto siano state poste in un’urna. L’esito del  referendum è a maggioranza semplice.

Art.  26) Il Presidente, entro 30 giorni dallo spoglio, deve comunicare a  tutti i Soci l’esito del referendum.

Art.  27) Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio  Direttivo, con una maggioranza di almeno i due terzi dei votanti, e vanno  sottoposte all’approvazione della successiva Assemblea generale.

Capo  VII – GESTIONE FINANZIARIA

Art.  28) L'AISA opera la programmazione della propria  attività in base alla disponibilità finanziaria individuata con un  bilancio preventivo e consolidata con un bilancio consuntivo. Il Consiglio  Direttivo delibera i bilanci entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.  29) I fondi dell'AISA devono essere depositati a cura  del Tesoriere in un conto corrente postale o bancario o equivalente,  intestato al Gruppo. Il Tesoriere ha facoltà, dietro autorizzazione del  Consiglio Direttivo, di investire una parte della disponibilità  finanziaria in titoli emessi dallo Stato italiano e/o in Buoni Postali  Fruttiferi.

Art.  30) I Soci responsabili di Commissioni ed altri incarichi sociali  possono disporre in autonomia di fondi dell'associazione, limitatamente alle  disposizioni ricevute dal Consiglio Direttivo ed in stretta collaborazione  col Tesoriere e col Presidente.

Capo  VIII – NORME TRANSITORIE

Art.  31) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 10  giugno 1999.