Regolamento |
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Capo I Art. 1) Ogni anno, entro il mese di dicembre, i Soci ricevono dal Segretario l’invito a versare la quota sociale entro il successivo 31 gennaio. Il versamento della quota può essere effettuato sul conto corrente postale dell'AISA oppure con altre modalità concordate col Tesoriere. Art. 2) La quota sociale è di € 20,00/anno e comprende le quote dovute all’AIPEA (US$ 3,75) e all’ECGA (US$ 2). Art. 3) I Soci con più di 65 anni, iscritti all'AISA da oltre 12 anni, sono considerati membri vitalizi e pertanto esonerati dal pagamento della quota sociale. Art. 4) I Soci onorari ed i soci non in regola con il pagamento delle quote non hanno diritto di voto per il rinnovo delle cariche sociali. Art. 5) I Soci devono comunicare per iscritto al Presidente o al Segretario le proprie dimissioni, che sono effettive dal 1 gennaio dell’anno successivo. Capo II – ASSEMBLEA GENERALE Art. 6) L’Assemblea generale dell'AISA è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 30 giorni. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se sono presenti almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei soci in seconda convocazione. Art. 7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AISA oppure dal Vice-Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano tra i presenti. Il verbale dell’Assemblea è stilato dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo. Art. 8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per voto palese. Sono ammesse al massimo 2 deleghe per ciascun Socio, che devono essere controfirmate sull’ap-posito modulo accluso alla convocazione dell’Assemblea stessa. Art. 9) L’Ordine del Giorno dell’Assemblea è fissato dal Presidente. Devono essere comunque sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale, almeno una volta l’anno, i seguenti punti: 1) situazione dei Soci (nuovi/dimissionari); 2) attività scientifica dell'AISA; 3) situazione economica (bilancio consuntivo). Capo III – CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno 6 membri, incluso il Presidente o il Vice-Presidente. Art. 11) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'AISA oppure, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il verbale dell’Assemblea è stilato dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo. Art. 12) Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità il voto di chi presiede il Consiglio vale doppio. Art. 13) Tutte le cariche sociali dell'AISA sono tenute a titolo gratuito. Capo IV – Elezione del Consiglio Direttivo Art. 14) il Consiglio Direttivo deve stilare, almeno 120 giorni prima della scadenza del suo mandato, una lista di candidature per le cariche sociali (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglieri, Liaison-Officer) che servirà per predisporre le schede di voto. Art. 15) Il Segretario, almeno 90 giorni prima della scadenza del suo mandato, deve predisporre le schede elettorali ed inviarle a tutti i soci aventi diritto di voto. La scheda di voto deve essere anonima e riportare la lista delle cariche sociali da eleggere, con a fianco le candidature indicate dal Consiglio Direttivo ed un uguale spazio bianco per eventuali candidati espressi direttamente dai soci votanti. Art. 16) I Soci hanno 30 giorni per esercitare il proprio voto, apponendo una croce a fianco dei nomi dei candidati espressi dal Consiglio Direttivo oppure indicando propri candidati scelti tra i soci dell'AISA. La scheda elettorale deve poi essere posta in una busta chiusa anonima, la quale deve essere spedita al Segretario entro una seconda busta recante il nome del Socio votante. Art. 17) Il Segretario ha l’incarico di raccogliere e conservare integre le buste contenenti le schede elettorali e di verificare il numero dei votanti. Sono validi i voti pervenuti sino all’inizio dello spoglio. La votazione è valida se si sono espressi la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 30 giorni prima della scandenza del suo mandato per lo spoglio delle schede elettorali. Lo spoglio avviene dopo che le buste anonime contenenti le schede di voto siano state poste in un’urna. Risultano eletti, per ciascuna carica sociale, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Art. 19) Il Presidente, entro la scadenza del suo mandato, deve comunicare a tutti i Soci l’esito del voto. Capo V – COMMISSIONI E INCARICHI SOCIALI Art. 20) La costituzione di Commissioni, Gruppi di lavoro ed altri incarichi di interesse generale per l'AISA è deliberata dal Consiglio Direttivo. Per ciascuna di queste iniziative va individuato uno o più Soci responsabili. Art. 21) I Soci responsabili operano in autonomia, eventualmente anche finanziaria, secondo le direttive avute dal Consiglio Direttivo a cui rispondono per il proprio operato. Capo VI – MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO Art. 22) Le modifiche allo Statuto dell'AISA sono sottoposte a referendum a domicilio fra tutti i Soci. Art. 23) Il Consiglio Direttivo deve redigere il testo delle modifiche statutarie proposte e la scadenza della votazione. Il Segretario invierà, prima di 30 giorni dalla scadenza, la scheda del referendum a tutti i Soci aventi diritto di voto. Tale scheda deve riportare per esteso il testo delle modifiche da apportare allo Statuto. Art. 24) Il Segretario ha l’incarico di raccogliere e conservare integre le buste contenenti le schede referendarie e di verificare il numero dei votanti. Sono validi i voti pervenuti sino all’inizio dello spoglio. La votazione è valida se si sono espressi i due terzi dei Soci aventi diritto di voto. Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni dalla scandenza del referendum per lo spoglio, che avviene dopo che le buste anonime contenenti le schede di voto siano state poste in un’urna. L’esito del referendum è a maggioranza semplice. Art. 26) Il Presidente, entro 30 giorni dallo spoglio, deve comunicare a tutti i Soci l’esito del referendum. Art. 27) Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con una maggioranza di almeno i due terzi dei votanti, e vanno sottoposte all’approvazione della successiva Assemblea generale. Capo VII – GESTIONE FINANZIARIA Art. 28) L'AISA opera la programmazione della propria attività in base alla disponibilità finanziaria individuata con un bilancio preventivo e consolidata con un bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo delibera i bilanci entro il 31 marzo di ogni anno. Art. 29) I fondi dell'AISA devono essere depositati a cura del Tesoriere in un conto corrente postale o bancario o equivalente, intestato al Gruppo. Il Tesoriere ha facoltà, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo, di investire una parte della disponibilità finanziaria in titoli emessi dallo Stato italiano e/o in Buoni Postali Fruttiferi. Art. 30) I Soci responsabili di Commissioni ed altri incarichi sociali possono disporre in autonomia di fondi dell'associazione, limitatamente alle disposizioni ricevute dal Consiglio Direttivo ed in stretta collaborazione col Tesoriere e col Presidente. Capo VIII – NORME TRANSITORIE Art. 31) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 10 giugno 1999. |